A seguito delle recenti modificazioni introdotte al codice di procedura civile dal D.L. 28.12.2009 n.193, attualmente in corso di conversione, è divenuta obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del difensore in ogni atto di parte (art. 125), dell’attore e del convenuto nell’atto di citazione (art.163, terzo comma, n.2) e del convenuto nella comparsa di risposta (art.167).
Tali norme, pur essendo per certi versi discutibili, soprattutto là dove impongono la conoscenza del codice fiscale del convenuto, che potrebbe essere un dato di difficile reperibilità, rispondono all’esigenza di consentire il miglior utilizzo dei sistemi informatici ministeriali che utilizzano il codice fiscale come identificativo univoco dei vari soggetti processuali.
Pertanto nei fac-simili sopra riportati si consiglia, se utilizzati, l'indicazione di tali dati ove mancanti.